Castrovalva


Vai ai contenuti

Menu principale:


Sistema amministrativo

La storia

Per quanto riguarda il sistema amministrativo del regno delle due sicilie esso si fondava su tre poteri: la giustizia, la imposizione e riscossione delle rendite reali, il governo dei rapporti sociali.
La giustizia era amministrata dal Giustiziere che governava un Giustizierato.
I Giustizierati erano in numero di dieci, a volte avvenivano degli accorpamenti: 1) Justitieratus Terre Laboris; 2) Principato (di Benevento e Salerno); 3) Molisii; 4) Aprutii; 5) Basilicate; 6) Capitanate; 7) Terre Jdrunti; 8) Terre Bari; 9) Vallis Crate; 10) Terre Jordanis.
Il Giustiziere dipendeva dal Gran Giustiziere, ministro della giustizia di tutto il reame, sarà di seguito inserito un documento da cui un reclamo di Castro Valva contro un Giustiziere.
La imposizione e la riscossione delle rendite reali era curata dal Camerario, il Gran Camerario era l’ispettore generale di tutti gli uffici amministrativi e finanziari di una provincia. Il Camerario curava le Assise cioè i consigli preposti alla fissazione dei prezzi, per la nostra zona l’Assisa di Sulmona. I Camerari provinciali furono aboliti da Carlo I D’Angiò.
Il governo dei rapporti civili era tenuto dai Baglivi o Baiuli. Questi erano ufficiali fiscali e come tali esigevano le gabelle, le multe, nonché le pene per i danni arrecati dagli animali nei fondi altrui; dipendevano dai Camerari Provinciali, ebbero anche funzioni giudiziarie in materia civile, si occupavano delle cause di prima istanza in materia non feudale. Con l’andare del tempo le competenze del Baiulo si ridussero alla sola cognizione dei danni cagionati dagli animali e alla riscossione delle relative multe. Questo Ufficio fu venduto alla università.
Per quanto riguarda i centri abitati essi sono nominati con il termine di terra o di università aggiunto al nome: la Terra di Castro ovvero l’Università di Castro.
Con il termine terra si indica l’abitato considerato in se stesso a prescindere dalla sua organizzazione giuridica.
Con il termine università si indica l’Universitas Civium: insieme dei cittadini giuridicamente considerati.
Per quanto riguarda l’Università di Castro dai documenti troviamo che a capo ci sono due Massari e un Camerario o Camerlengo; troviamo un Balivo e un Governatore.
Vediamo quali sono gli uffici svolti da questi funzionari nell’ambito del governo delle università.
I Massari : il Massaro era il sindaco dell’università, erano in numero di due e venivano eletti annualmente ; i Massari avevano la rappresentanza giuridica dell’università.
Camerario: il Camerario custodiva le scritture pubbliche.
Cancelliere: il cancelliere redigeva le scritture, di solito era colui che mandava avanti l’amministrazione in quanto l’unico che di solito sapeva leggere e scrivere.
Balivo: il Balivo a Castro lo troviamo come banditore.
Governatore: il Governatore era colui che esercitava la giurisdizione in nome e per conto del feudatario ed era a capo della Corte Feudale; la Corte Feudale era un ufficio che sovrintendeva a tutti gli atti di spettanza baronale: risoluzione di controversie, affitti di corpi feudali, autorizzazioni alla edificazione di fabbricati ed altro. Il Governatore ovvero Capitano veniva nominato dal feudatario che nominava anche l’Attuario: colui che redigeva gli atti della Corte Feudale, oltre a queste figure la Corte Feudale aveva in carica un Esattore, sempre di nomina baronale, che riscuoteva i vari pagamenti diretti al barone.
La Corte Feudale sovrintendeva anche a tutte le attività proprie dei funzionari delle università. Gli organi della Corte Feudale duravano in carica per un anno e chi li ricopriva doveva essere forestiero.
A volte le università ricompravano dai baroni alcuni uffici, come la riscossione delle imposte e delle tasse, e ricompravano anche alcuni diritti baronali, esempio i mulini, le taverne; questi diritti venivano appaltati dalle università che ricavavano degli utili. La gestione di questi diritti come anche le riscossioni varie, veniva affidata ad esattori forestieri.
Comunque bisogna dire che nei piccoli centri urbani le cariche si confondevano.
Gli spagnoli durante il loro governo cercarono di uniformare l’amministrazione delle università con delle leggi le cui norme possono essere ricapitolate:
1. i sindaci e gli altri ufficiali delle univ. debbono essere eletti dai cittadini secondo le consuetudini;
2. ai sindaci e procuratori, che per interesse della univ. si recano presso tribunali si dia un giusto compenso secondo il loro merito, la diligenza usata, ed il numero dei giorni che sono assenti. Essi debbono essere scelti per pubblico parlamento e non deve esserci parentela o affinità con gli ufficiali della Terra;
3. gli esattori, o erari conservano il denaro della univ. in una cassa a tre chiavi, di cui essi ne conservano una, l’altra il sindaco, e la terza un deputato della terra. Essi tengono conto del denaro che vi si ripone o vi si toglie;
4. il sindaco ed il deputato non possono spendere oltre cinque carlini senza il mandato scritto degli eletti;
5. finito il tempo della loro amministrazione essi consegnano la cassa con il pubblico denaro ai loro successori ed entro dieci giorni fanno il rendiconto;
6. il sindaco ed il deputato al denaro devono fare l’esazione delle varie tasse entro la scadenza del loro mandato, in modo che dopo la scadenza non ci siano residui da esigere, se ci sono persone che non possono pagare queste non debbono essere molestate, possono essere molestate solo dopo la sentenza del Capitano;
7. i nuovi ufficiali entro un mese debbono far liquidare i conti della precedenti amministrazioni ed esigere le significatorie, se non lo fanno per loro colpa paghino essi ogni danno;
8. dalle rendite delle univ prima si paghi il denaro alla Regia Corte, dopo quello dei creditori di essa, se vi sono residui vengano utilizzati per i debiti, salvo che non ci siano ponti, mura o fontane da riparare;
9. non possono essere ufficiali allo stesso tempo padre e figlio o due fratelli;
10. non sono eleggibili i debitori delle univ e coloro che hanno liti con essa;
11. le univ non possono fare doni a chicchessia ;
12. il barone, come primo cittadino, ed i regi ufficiali nelle terre demaniali debbono curare che siano resi e liquidati i conti di coloro che amministrano i pubblico denaro;
13. i beni di coloro che amministrano il pubblico denaro sono ipotecati dal giorno in cui essi prendono la carica;
14. anche per causa urgentissima è vietato alle univ di togliere denaro a cambio.
Queste le norme, ma l’applicazione di esse?
Tutto dipendeva dai baroni o dai loro rappresentanti esattori; il governo delle univ si trovava il più delle volte in mano a poche persone, per antica consuetudine il governo delle univ. era espressione delle due classi: la più ricca e la più povera, nobili e popolani.
Per ciò che riguarda il governo delle piccole terre i parlamenti erano formati da tutti i capo famiglia ovvero da un cittadino per famiglia. Vediamo come si svolgevano le elezioni a Pescocostanzo: il banditore andava per la terra e gridava che: ” per ordine del Camerlengo un uomo per fuoco deve congregarsi e riunirsi nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie per fare pubblico e generale parlamento di cose concernentino l’utile et benefitio universale et in particolare per fare la nuova eletione del Camerlingo, Sindici et altri officiali del Governo di detta terra “ (da un documento del 16 Agosto 1632 conservato nell’archivio storico del comune di Pescocostanzo). Nel giorno stabilito riunitisi i capifuoco, capifamiglia, il notaio o il cancelliere segnava i nomi dei presenti; poi il Camerlengo di detta terra, che lasciava l’Ufficio, diceva: ”come oggi a punto compisce l’anno che fu conferito l’ufficio di Camerlingo di detta terra in sua persona per un anno integro et già l’ave exercitato et administrato con quella puntualità sollecitudine et integrità che l’Ufficio recerca et come per essere compito il tempo dell’Offitio predetto certificando ogn’uno haverlo administrato senza partialità ma con ogni buon zelo che questa è stata sempre la sua intentione; rassegna detto offitio in potere di essa università et di essi congregati in suo nome con tutte quelle prerogative autorità et franchitie che li fu concesso et e dotto uffitio pleno iure spettano et quando havesse in qualche cosa mancato, il che non crede ne cerca grato perdono a tutti si a rispetto suo come delli sindaci, et stante lo rassegnamento predetto prega tutti a fare nova eletione ad honore et laude de Dio et benefitio universale che per maggiore facilità li presenta una lista delle persone habili per ora a detto uffitio”.
Se non c’erano reclami contro il Camerlengo si passava alla votazione sulla proposta da lui fatta.
“Noi congregati nomine universitatis intesa detta proposta e ricevuto l’ufficio con la sua iurisditione in persona di essa Università , e vista la lista delle persone habili a detto ufficio hanno tutti unitamente detto che esso olim camerlingo per stare informato delle necessità e bisogni che tene l’università nomini una persona delle notate in lista che li pare habile in questo anno che essi congregati nomine unità (università) parendoli ce lo confirmeranno”.
Il Camerlengo che cessava l’ufficio nominava il nuovo.
“Quale tutti essi congregati nomine unità è stato confermato scelto et quatenus opus est eletto si come eleggono per camerlingo in detto futuro anno […] et però si faccia giurare di bene et fideliter administrando detto officio”.
Il nuovo Camerlengo prestava giuramento in presenza del Locotenente (persona che faceva le veci del Governatore quando questi cessava la carica in attesa di una nuova nomina) :” et perciò essi congregati nomine unitate hanno dato e conceduto si come danno e concedono a detto nuovo camerlengo ogni autorità iurisditione immunità, franchitie et prerogative pesi et honori che a detto offitio spettano et hanno spettato in ampla forma ac eo modo et forma che sono state concedute et date a tutti gli altri predecessori in detto officio et hanno posseduto con esso offitio”.
Non sempre l’elezione andava a buon fine, nel senso che non sempre si era d’accordo sulle proposte, allora si facevano nuove proposte.
Dopo la elezione del camerlengo si passava alla elezione dei sindaci: “et per venire alla eletione dei sindaci hanno essi congregati, nomine unità conceduta facultà et auctorità a detto signor Camerlingo che possa eligersi uno sindaco a sua libertà tanto de quilli che stanno in lista, quanto de quilli che stanno fori lista”.
Il Camerlingo nominava il Sindaco che doveva avere la conferma dei congregati. Il Sindaco prestava giuramento e a sua volta nominava a suo piacere un altro Sindaco. Il Camerlengo e i sindaci nominavano i Gabellotti che venivano dai congregati confermati o meno.
Dopodichè venivano nominati gli otto uomini del Reggimento.
Per Castrovalva nell’anno 1707 troviamo Bernardino Lattanzio e Bernardino de Joan Sante (Giansante) Massari; Francesco de Restaino Camerario; Angelo Finocchio, Donato Genovese, Blasio de Gregorio, Antonio de Angelo, Vincenzo de Francesco Antonio, Josefo de Pascale, Almonte de Petro, Paulo de Cola, Panfilo de Placito e Bernardino Rocco Uomini de Regimine ( atto del Notaio Pelini de Blasis di Pentima, AS Chieti).
In un atto del 16 Febbraio del 1623 troviamo un Camerario e tre uomini del Reggimento.
In un atto del 1663 troviamo un Camerlingo e due Sindaci. In un atto del 03 Luglio 1710 troviamo che il Balivo chiama a raccolta i Massari che sono in numero di due e i cittadini per presenziare al riconoscimento di un debito dell’Unità di Castro , l’atto è sottoscritto oltre che dai Massari anche da ventinove cittadini.
Una concessione di terreni per una calcara ad Angelo Cagnone è fatta e sottoscritta oltre che dai Massari e dal Camerario anche da trenta cittadini (doc. n° 02 Amm. Comune di Castro)
In un atto del Notaio Ricchi Marco Antonio di Anversa del 26 Settembre 1605, verbale della elezione del Reggimento di Castro, troviamo Ferdinando Bartolomei Massaro e Bernardus de Censis e Jacobo de Marino uomini del Reggimento.
L’imposizione fiscale era basata sul Focatico e sulla numerazione dei fuochi.


Menu di sezione:


© Copyright 2010 - Pro Loco Castrovalva - Tutti i diritti riservati | info@castrovalva.it

Torna ai contenuti | Torna al menu