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La storia
Il feudo è un rapporto giuridico complesso: sottomissione fedele al sovrano, in guerra e in pace; il feudo è una concessione fatta dal sovrano per premiare i buoni servigi ed assicurarsi degli altri in prosieguo; diritto di signoria e di comando sugli abitatori delle terre e delle città concedute; godimento dei beni con costoro, nella misura degli usi necessari alla esistenza.
Il feudatario ha la potestà di raccogliere cittadini e di fare popolo, di reggerli e governarli, di esigere dazi e tributi, di godere contemporaneamente dei beni, di trarre ogni potere civile e politico dal possesso del suolo.
Il feudatario giura fedeltà al sovrano e gli rende l’omaggio dovuto.
Il giuramento è l’affermazione religiosa e politica di essere fedele.
L’omaggio è la prova di sottomissione, fatta inginocchiandosi e mettendo le mani del concessionario fra quelle del concedente.
Sarà di seguito inserito l’atto di giuramento e di ligio omaggio, con l’assicurazione dei vassalli di Castro, che fa il barone Carlo Marchesano a Filippo IV d’Austria.
Fra i doveri che il feudatario ha nei confronti del sovrano c’è quello fondamentale del servizio militare, il feudatario è tenuto a difendere il sovrano in caso di bisogna con il servizio militare; è tenuto, a seconda del reddito del feudo, ad approntare una truppa armata.
Per l’approntamento della truppa i feudi sono classificati in base ai militi che devono approntare in caso di guerra, per questo si hanno feudi di “un milite” di “due militi” e così via in base al reddito del feudo calcolato in once di oro.
La parola milite non comprendeva un solo soldato essa invece indicava: un cavaliere, un armigero, due scudieri, tutti e quattro convenientemente armati e muniti di cavalcatura, formavano l’equivalente del servizio militare che il feudatario era tenuto a prestare per ogni 20 once di oro di rendita del feudo.
Alla morte del feudatario il feudo ritornava nelle mani del sovrano, ma gli eredi diretti potevano rilevarlo pagando una tassa detta relievo. Agli eredi era riconosciuto il diritto alla successione, in mancanza di eredi diretti, figli, succedono i fratelli, ma sempre pagando il relievo, il ritardo nel pagamento non comportava la perdita del feudo ma il raddoppio della somma da pagare.
Il rapporto tra il feudatario e il feudo era regolato da norme che poca libertà concedevano agli abitanti, vigeva l’istituto dello incolato per il quale le persone stanziate nel territorio ricompreso in un feudo non potevano a proprio piacimento abbandonarlo per trasferirsi in altra località.
Anche gli abati del monastero di San Vincenzo al Volturno, che prima dell’anno mille possedevano queste contrade, tenevano gli abitanti in uno stato di soggezione tale da renderli schiavi; tutto era in proprietà del monastero: terre, boschi, fiumi, animali e uomini. Qualcuno provava a ribellarsi ai monaci proclamandosi uomo libero, ma gli abati la spuntavano sempre; noi di Castro ne sappiamo qualcosa tanto che ancora oggi ci chiamano seguitasanti.
Una molteplicità di doveri e di imposizioni: decime, prestazioni personali angarie e parangarie, questo era il sistema baronale.
Davide Winspeare fa la storia degli abusi feudali ed elenca i pesi da sopportare, le varie prestazioni, i c.d. jus: il jus aquandi, il jus lignandi, il jus pascolandi, il jus molendi ed altri di vario genere, per ultimo il jus quieto vivere. Il jus molendi è quello per il quale bisogna macinare il grano nel mulino baronale, gli unici, e pagare una certa somma; il jus lignandi è quello per il quale quando si raccoglie legna bisogna pagare una certa somma al barone. Inoltre c’erano le decime : la decima parte del raccolto andava al monastero o al barone proprietari o possessori dei terreni.
Anche Nicola Santamaria, nella sua storia dei feudi nell’Italia meridionale, tratta la questione ed elenca alcuni casi di prestazioni imposte dal feudatario a vario titolo, vediamone qualcuna;
il diritto sulle primizie: di avere cioè i primi frutti raccolti; il diritto sulla legna secca: per raccogliere la legna secca bisognava pagare una tassa; le varie collette che da straordinarie diventarono ordinarie, la colletta di Santa Maria che veniva riscossa nel mese di Agosto corrispondeva al pagamento della fida pascolo; il regalo a Natale e a Pasqua; la prestazione a titolo di fornatico: bisognava usare il forno baronale e pagare una somma di denaro; il diritto a portare la zappa o l’accetta bisognava pagarlo.
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